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POL - Ok da Senato, legittimo impedimento è legge. Ecco cosa prevede
 
Ok da Senato, legittimo impedimento è legge. Ecco cosa prevede
Roma, 10 mar (Velino) - Il Senato ha approvato in via definitiva - con 169 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti - il disegno di legge sul legittimo impedimento per il presidente del Consiglio e i ministri a comparire in udienza nei processi penali come imputati. Il testo era stato già approvato dalla Camera. Prima del sì definitivo l’assemblea di Palazzo Madama aveva concesso la fiducia al governo, in due distinte votazioni, sui due articoli del provvedimento. La decisione di porre la doppia fiducia è stata presa “considerato l’alto numero di emendamenti presentati, 1685”, aveva spiegato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Elio Vito annunciando la blindatura del testo. La scelta del voto di fiducia ha scatenato le proteste dell’opposizione, che hanno chiesto al presidente del Consiglio di venire il aula per riferire sulle ragioni che lo hanno spinto a chiedere la fiducia. “Ciò che ci interessava – ha detto il capogruppo Pd Anna Finocchiaro -, e su cui credevamo di essere stati abbastanza espliciti, era piuttosto sapere da parte del governo, che in maniera del tutto inconsueta pone la questione di fiducia su un testo di schietta origine parlamentare, senza neanche curarsi - lasciatemelo dire - di coprire la curiosità dell'evento con la presentazione di un maxiemendamento che raccolga quel testo parlamentare, come mai l'esecutivo investa la propria responsabilità esattamente su questo testo”. La Finocchiaro, così come gli altri senatori democrat presenti, ha sollevato una copia della Costituzione mentre era in corso la dichiarazione di voto finale del vicepresidente del gruppo, Nicola Latorre. I senatori dell’Idv durante il dibattito hanno inscenato una protesta sedendosi per terra nell’emiciclo con in mano una copia della Costituzione. Nei banchi è rimasto solo Luigi Li Gotti per evitare che il gruppo fosse fatto allontanare dall’aula. Mentre Antonio Di Pietro, durante il programma tv KlausCondicio, tornava a tirare la giacca al presidente della Repubblica, chiedendo a Giorgio Napolitano di non firmare il provvedimento. La decisione da parte del governo di chiedere la fiducia ha condizionato la posizione dell’Udc, che alla Camera si era astenuta sul provvedimento. “Il governo ha blindato il provvedimento con il voto di fiducia e quindi non possiamo far altro che votare contro”, ha spiegato Per Ferdinando Casini.

Ecco che cosa prevede il provvedimento approvato oggi definitivamente dal Senato.

LEGGE ‘PONTE’ PER 18 MESI – Le “disposizioni sull’impedimento a comparire in udienza”, pensate per “consentire al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge”, costituiscono una legge-ponte che resterà in vigore “in attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

QUANDO E’ LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti (e in particolare richiama: gli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 4001, e successive modificazioni; gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3032, e successive modificazioni; il regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993). Vengono inoltre considerate legittimo impedimento “le relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo”. (segue)

SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONE – La legge prevede espressamente il congelamento del corso dei termini di prescrizione che rimangono sospesi “per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall’articolo 159, (primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale”. Il terzo comma dell’articolo 159 del codice penale prevede la “sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione”.

RINVIO PER IMPUTATI, NON PER PARTE LESA – Il legittimo impedimento rinvia di un periodo fino a sei mesi le udienze. Si può chiedere un rinnovo del rinvio. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi. Viene applicato se chi ne beneficia è coinvolto come imputato in un processo e non quando è parte lesa.

AUTOCERTIFICAZIONE - Il provvedimento prevede che il legittimo impedimento per il presidente del Consiglio e per i ministri a comparire in udienza potrà essere autocertificato da Palazzo Chigi ''ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato''.
 
(chi) 10 mar 2010 19:27
 
 
 
 
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